Cosa accade a livello di tassazione quando i canoni di locazione non vengono percepiti? Una questione questa molto delicata. Alla luce soprattutto della crisi economica attuale che ha portato diversi soggetti conduttori di immobili abitativi a non poter più pagare i canoni locazione.
La conseguenza degli adempimenti si riflette in modo negativo sul proprietario dell’immobile. Questo è infatti tenuto a dichiarare anche i canoni non percepiti e a versare le relative imposte.
Cosa dice la normativa sulle tasse canoni non percepiti
La normativa parla chiaro: la tassazione avviene anche sui canoni di locazione immobiliare non percepiti. Quindi, niente tassazione secondo il “principio di cassa”, che vale invece secondo il “principio di competenza”.
Per fortuna del locatore, la normativa in materia fiscale parla chiaro. Prevede che la tassazione sui canoni non riscossi non è obbligatoria nel momento in cui viene notificata l’intimazione dello sfratto per morosità. Quanto detto vale per i contratti di locazione stipulati a partire dal gennaio 2020.
Secondo l’articolo 26 del TUIR, i redditi che derivano dai canoni di locazione non percepiti sono soggetti alla tassazione IRPEF fino alla durata del contratto.
Tuttavia, è prevista una deroga per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo. Questa deroga consente la sottrazione da parte del proprietario dell’immobile dei canoni non percepiti. Ma a una condizione: se viene comprovata la mancata percezione attraverso l’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.
Come vengono tassati i canoni di locazione non riscossi?
In base a quanto stabilisce l’articolo 26 del DPR n. 917/86, l’esclusione dei canoni di affitto non pagati dal reddito complessivo avviene secondo le seguenti condizioni:
- l’immobile è per uso abitativo;
- il conduttore è moroso e la morosità è accertata in base al mancato pagamento oltre i 20 giorni dalla scadenza;
- la notifica di ingiunzione di pagamento o di sfratto per morosità si è conclusa.
Se sussistono queste condizioni, la tassazione su affitto non pagato non è prevista. Il proprietario dell’immobile sarà tenuto soltanto a indicare esclusivamente la rendita catastale dell’immobile. In particolare rivalutata al 5%, a patto che il procedimento di intimazione sia antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dichiarazione dei redditi e canoni di locazioni non riscossi
Come detto in precedenza, le imposte sui canoni vengono applicate ugualmente anche nel caso di mancata riscossione. Quindi, i canoni di locazione non riscossi vanno dichiarati nel modello 730. Invece, la tassazione su affitti viene esclusa nel seguente caso: Provvedimento di intimazione di sfratto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Se la comunicazione avviene prima del 30 novembre, che è la data termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la tassazione può essere evitata. Nella fattispecie, dovrà essere compilato il quadro inerente ai redditi fondiari.
- Invece, se il provvedimento di intimazione di sfratto arriva dopo il 30 novembre, la tassazione sui canoni di locazione non percepiti avviene ugualmente. Di conseguenza, rimane soggetto ad IRPEF o cedolare secca.
Al contribuente verrà però riconosciuto un credito d’imposta, che è pari alle imposte pagate per i canoni non percepiti. L’entità del credito viene misurata riliquidando le dichiarazioni delle annualità relative ai canoni tassati e sostituendoli con la rendita catastale rivalutata dell’immobile.